1. È costituita la riserva dell'Esercito, composta da tutti coloro che hanno prestato servizio senza demerito in qualità di riservisti. Per accedere alla riserva occorre presentare domanda di richiamo presso i distretti di appartenenza entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'anzianità di servizio cumulata costituisce titolo di preferenza ed è necessario avere un'anzianità di presenza nelle liste presso i comandi o i distretti di appartenenza di almeno ventiquattro mesi.
3. La permanenza nella riserva equivale a un periodo di cinque anni, diminuita del periodo corrispondente al servizio cumulato quale riservista.
4. Alla fine del periodo di cui al comma 3, coloro che non hanno compiuto trentacinque anni di età possono transitare, previa domanda da presentare entro trenta giorni, nel servizio permanente con il grado di primo caporale maggiore se in possesso della licenza di scuola media di primo grado e con il grado di primo caporale maggiore scelto se in possesso della licenza di scuola media di secondo grado.
5. Alla fine del periodo di cui al comma 3, coloro che non hanno compiuto quaranta anni di età possono transitare, previa domanda da presentare entro trenta giorni, nel servizio permanente dei corpi che concorrono alla protezione civile se in possesso della licenza di scuola media di secondo grado. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilisce con proprio decreto, le modalità per l'assunzione del personale di cui al presente comma.
6. Alla fine del periodo di cui al comma 3, coloro che hanno compiuto più di quaranta anni di età possono transitare, previa domanda da presentare entro trenta giorni, nei ruoli della pubblica amministrazione se in possesso della licenza